Statuto

Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE 

“GRUPPO FOTOGRAFICO DIETRO A UN VETRO”

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione “GRUPPO FOTOGRAFICO DIETRO A UN VETRO”, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L’attività dell’Associazione e dei rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.

L’Associazione ha sede in Rapallo (GE).

Art. 2 – Finalità e obiettivi

L’Associazione persegue fini di utilità culturale  prefiggendosi l’obiettivo di promuovere la formazione culturale ed artistica in genere, sia  sotto il profilo sociale che individuale, in particolare attraverso la promozione e diffusione della passione fotografica intesa, tanto nei suoi aspetti tecnico-teorici che pratico-applicativi, quale attività di carattere culturale, artistica, ludica e ricreativa nonché quale strumento aggregativo, comunicativo ed espressivo del libero pensiero individuale.

Per il perseguimento dei suoi fini l’Associazione potrà offrire la propria collaborazione a società, associazioni, comitati, enti pubblici o privati per l’organizzazione e lo sviluppo di iniziative che si possano inquadrare nei suoi scopi, pur mantenendo sempre la più completa indipendenza ed autonomia nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private.

A tali fini l’Associazione potrà raccoglie fondi pubblici e privati e compiere ogni operazione economica o finanziaria finalizzata al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3 – Attività

Le principali attività dell’Associazione sono:

•  la diffusione dell’interesse per la fotografia intesa come parte integrante della cultura, dell’arte e del costume del nostro tempo attraverso corsi di fotografia, organizzazione di mostre, eventi e dimostrazioni pratiche sia a favore dei Soci che della collettività;

•  lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore della fotografia tra i propri Soci, con quelli di altri circoli e con chiunque manifesti interesse per l’immagine fotografica;

•  lo svolgimento di attività didattiche della fotografia aperte a tutti, mediante l’organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concorsi, etc.

•  l’organizzazione e la realizzazione, anche per conto di terzi: manifestazioni, mostre, rassegne e concorsi fotografici nazionali e internazionali;

•  promozione turistica del territorio e del comune di appartenenza dell’Associazione;

•  la presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;

•  la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini;

•  attività di carattere promozionale atti a far crescere e conoscere l’Associazione;

•  La promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali il tutto nella propria realtà e dovunque si renda utile e necessaria la presenza dell’Associazione.

L’Associazione è aperta a chiunque.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine con le finalità istituzionali che sia comunque utile per il perseguimento delle stesse.

L’associazione ha inoltre ad oggetto la creazione di rapporti organici sia con istituzioni pubbliche e private che con istituzioni educative esistenti sul territorio, favorendo la creazione di un tessuto di collaborazioni e rapporti che contribuiscano ad accrescere e consolidare l’attività dell’associazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative, richiedere contributi sia allo Stato che a enti regionali o  locali; potrà comunque perseguire qualsiasi altro progetto, anche di natura commerciale, che sia strumentale e compatibile con le finalità istituzionali.

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere ogni attività ritenuta idonea purché consentita dalle norme dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite de propri associati. Ai soci compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 4 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

L’Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito gli ideali. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente dal consiglio direttivo; nella domanda il richiedente deve dichiarare espressamente di accettare senza riserve il presente statuto. È esclusa la partecipazione temporanea all’associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri degli Associati

L’associazione si ispira ai principi di democrazia e uguaglianza e libertà. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Il socio può in qualsiasi momento e senza oneri recedere dall’associazione. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’associazione. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell’associazione.

Art. 7 – Esclusione dell’Associato

Chiunque aderisca all’associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con provvedimento motivato comunicato all’interessato.

Art. 8 – Risorse economiche dell’Associazione.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle quote associative, se previste dall’assemblea; dai contributi straordinari degli aderenti e di privati; da donazioni e lasciti testamentari; da contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime di convenzione o di accreditamento o titolo di finanziamento di progetti o attività; da contributi di Organismi internazionali; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali; da beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell’associazione; da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale purché consentita da norme di legge o regolamento.

L’importo della quota associativa è stabilito dal consiglio direttivo.

L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di recesso o di esclusione in caso di scioglimento dell’associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – Bilancio dell’Associazione

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’assemblea ordinaria, ogni anno, entro il mese di aprile. I bilanci devono essere depositati e resi disponibili ai soci entro 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato. L’ eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività statutariamente previste.

Art. 10 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

a)  L’Assemblea generale dei soci

b)  Il Presidente

c)  Il Consiglio Direttivo

d) I Soci Fondatori

Art. 11 – L’Assemblea dei soci

L’assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante pubblicazione sul sito e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica inviata almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima convocazione dell’assemblea nonché l’ordine del giorno. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:

a)  Deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;

b)  Eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il consiglio Direttivo

c)  Deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;

d)  Deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L’assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, dalla metà più uno dei soci. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L’assemblea straordinaria delibera:

a)  Sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;

b)  Sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;

c)  Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;

d)  Sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 12 – Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo del presente Statuto.

Art. 13 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, per i quali sussiste il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 14 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un 6 membri eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. 

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre  anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. 

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il componente del Consiglio direttivo che nel corso dell’esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità. Sono compiti del Consiglio direttivo:

1)  deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

2)  redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

3)  fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

4)  redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

5)  adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

6)  attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci

Art. 16 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario - Tesoriere

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. 

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e dal Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 17 – I Soci Fondatori

I soci fondatori sono identificati nell’Atto costitutivo. 

I soci fondatori sono in carica a vita.

L’assemblea dei Soci Fondatori ha carattere straordinario e viene indetta a seguito di richiesta avanzata da almeno uno dei Soci Fondatori. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L’assemblea dei Soci Fondatori delibera:

a)  Sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;

b)  Sullo scioglimento del Consiglio Direttivo;

c)  Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza.

Art. 18 – Il rendiconto

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.  Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il Bilancio approvato annualmente dall’Assemblea ordinaria  viene messo a disposizione di tutti gli associati,  così come stabilito all’art. 9) del presente Statuto.

Art. 19 – Durata – Scioglimento

La durata dell’Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 20 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni e le Leggi vigenti in materia.

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